a) TRUST

ll trust è un istituto di origine anglosassone e rappresenta un ottimo strumento di segregazione patrimoniale; è stato recepito nel nostro ordinamento con la ratifica della convenzione dell'Aja del 1985 ex legge 364/89.

Esso è disciplinato solo da norme straniere e permette al titolare del patrimonio (settlor) di trasferire la proprietà dei suoi beni ad un altro soggetto (trustee) che li dovrà gestire per poi trasferirli ai beneficiari finali al ricorrere di alcuni presupposti, il tutto sotto la vigilanza del guardiano.

Si costituisce con atto notarile, viene registrato all'Agenzia delle Entrate e trascritto nei Registri Immobiliari quando ha oggetto beni immobili.

b) IL FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale nasce per tutelare i bisogni della famiglia e può essere costituito sia in costanza di matrimonio avente effetti civili dai coniugi stessi o da un terzo soggetto.

Cessa con il venir meno del matrimonio per effetto della morte di uno dei coniugi, per divorzio o annullamento del matrimonio stesso.

La costituzione del fondo patrimoniale permette di separare dal patrimonio personale dei coniugi i beni conferiti nel fondo, in modo da evitare che possano essere aggrediti dalle pretese dei creditori professionali o imprenditoriali dei coniugi, diversi dai creditori della famiglia.

Tra i beni oggetto di conferimento del fondo patrimoniale rientrano sia i beni immobili, sia i beni mobili registrati sia i titoli di credito.

È costituito con atto pubblico ed è annotato a margine dell'atto di matrimonio e trascritto nei Registri Immobiliari se ha oggetto beni immobili. 

c) IL VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il vincolo di destinazione è disciplinato dall'art. 2645 ter c.c.

Viene costituito con atto pubblico e presuppone un interesse meritevole di tutela, quale ad esempio la cura di un soggetto disabile o di un ente morale quale una fondazione.

Il notaio incaricato della stipula deve poter individuare tale interesse meritevole di tutela per poter confezionare correttamente l’atto. 

La durata del vincolo è limitata nel tempo ad un massimo di 90 anni in riferimento agli enti o alla vita del beneficiario.

d) IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Tra gli strumenti utili alla tutela del patrimonio dalle aggressioni esterne si è recentemente aggiunto il contratto di affidamento fiduciario. In principio il contratto di affidamento fiduciario non era disciplinato dalla legge ma si reggeva sulle prassi sociali, poi dal 25 giugno 2016, con l’entrata in vigore della Legge sul “Dopo di noi”, si è trasformato in un vero contratto “Tipico” e “normato”.La nuova disciplina si propone di «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità» (art. 1, comma 1, legge n. 112/2016).
A tal fine, la legge individua quattro diversi strumenti giuridici astrattamente idonei a proteggere gli interessi dei soggetti con disabilità grave tra i quali rientrano i fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
In particolare, la legge n. 112/2016 prevede una serie di “condizioni” che il “contratto di affidamento fiduciario” (al pari del trust e dei vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c.) deve necessariamente rispettare al fine dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali ivi previste. Accanto a tali condizioni meramente facoltative (strumentali all'ottenimento dei vantaggi fiscali), la nuova disciplina prevede, quale elemento essenziale della fattispecie, che i “fondi speciali” (costituiti e regolati da un “contratto di affidamento fiduciario”) siano «composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione» (art. 1, comma 3, legge n. 112/2016).

In tal modo, l'ordinamento italiano ha espressamente riconosciuto uno strumento di diritto interno che, alla stregua di un trust, raggiunge due effetti fondamentali che sono la costituzione di un patrimonio separato in capo al fiduciario, composto dai beni (i “fondi speciali”) destinati all'attuazione del programma fiduciario, e l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione (e quindi dello stesso programma fiduciario).